La Compagnia del Quadrello

Regolamento interno del Consilium Speciale

 

 

 

1.      Premessa: la crescente richiesta di attività rievocativa qualificata, con ampi spazi dedicati alla didattica e alla divulgazione impone l’introduzione di un regolamento specifico per l’eventuale ammissione di nuovi soci, con il chiaro intento di accertarne la predisposizione a svolgere attività rievocativa in modo filologicamente corretto. La stesura e l’approvazione di un tale regolamento spettano ai membri del Consilium Speciale in forza della rubrica XIII dello Statuto del Quadrello, che assegna appunto al Consilium Speciale l’esclusiva competenza in materia di ammissione di nuovi soci.

2.      Disciplina per le attività future. Intorno alla Compagnia ruotano normalmente persone che amano partecipare alle attività di questa pur senza sentire il bisogno di entrarne a far parte. La situazione di queste persone va ovviamente considerata in modo diverso da quella di coloro che invece aspirano a un costante coinvolgimento. Il presente regolamento prevede pertanto le seguenti distinte discipline:

2.1.   Ammissione a una partecipazione occasionale alle attività del Quadrello. Tra i fini statutari dell’Associazione è prevista l’attività di divulgazione: «La Compagnia del Quadrello ha la finalità di dimostrare che i risultati degli studi condotti in ambito accademico o in altre sedi ufficiali di ricerca non costituiscono esclusivo appannaggio di un pubblico di specialisti e possono, al contrario, essere divulgati presso il grande pubblico anche attraverso lo strumento generalmente noto sotto il nome di rievocazione storica» (Rubrica IV, comma 1). In base a tale assunto il Quadrello ammette di buon grado la partecipazione anche saltuaria di persone interessate, ovviamente a condizione che in occasione di eventi pubblici siano rispettate le norme generali relative alla correttezza del vestiario e delle attrezzature.

2.2.   Ammissione di aspiranti soci. Le persone interessate ad essere tesserate tra i soci del Quadrello dovranno, come previsto dalla rubrica XIII dello Statuto, indirizzare domanda scritta al Consilium Speciale. Quest’ultimo, dopo aver accertato che non esistano ragioni pregiudiziali per respingere la domanda, inoltrerà la medesima allo Studium. Questo, convocato dal Magister, in virtù delle prerogative di vigilanza scientifica sancite dalle rubriche X, XXII e XXIII dello Statuto, nonché a proprio insindacabile giudizio, assegnerà al richiedente un compito da eseguire, consistente nella ricostruzione documentata e metodologicamente corretta di un oggetto o di una serie di oggetti, oppure nello svolgimento di una ricerca in un settore afferente alle attività della Compagnia. Se il richiedente – a parere insindacabile dello Studium – avrà svolto in modo soddisfacente il compito assegnatogli, lo Studium medesimo riferirà al Consilium Speciale, che a sua volta decreterà l’ammissione del richiedente alla qualifica di gharzone. La qualifica di gharzone si mantiene per un anno, da intendersi come periodo di prova; superato con esito positivo tale periodo di prova, il gharzone verrà ammesso su delibera del Consilium Speciale alla qualifica di Socius, con la specifica più confacente al tipo di attività che intende svolgere (come da rubr. VII, comma 3 dello Statuto). In caso contrario, il gharzone potrà decidere se recedere definitivamente o ripetere il periodo di prova. Nell’eventualità in cui anche questo avesse esito negativo, la domanda si intenderà definitivamente respinta.

3.      Entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua ratifica da parte del Consilium Speciale.

 

 

 

Il Potestas

Umberto Moscatelli

Il Notarius

Diego Gnesi

 

 

 

 

 

Pollenza, giovedì 15 giugno 2006